(o
Sacra Penitenzierìa). Primo tribunale della Curia romana
ecclesiastica, istituito per il foro interno, ovvero per le questioni di
coscienza. Sorse nel XIII sec., quando Innocenzo IV spinse i penitenzieri di
Roma a riunirsi in collegio sotto la presidenza di un cardinale. Le competenze
del tribunale vennero fissate da Pio V nella costituzione
In omnibus humanis
rebus (1569) e quindi ulteriormente precisate da Innocenzo XII (1682),
Benedetto XIV (1744) e Pio X (1908). Secondo il codice canonico attualmente
vigente, la
P. ha la funzione di concedere grazie, assoluzioni, dispense,
commutazioni, di sciogliere qualsiasi dubbio di coscienza e di occuparsi di
tutto ciò che attiene alle indulgenze. È presieduta da un
cardinale, detto penitenziere maggiore, coadiuvato da un reggente, da un teologo
(gesuita), un canonista, alcuni consiglieri e altri funzionari minori. La
P.A. è tenuta a trattare le questioni a essa pertinenti
segretamente e in maniera gratuita.