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Penitenzierìa Apostòlica.

(o Sacra Penitenzierìa). Primo tribunale della Curia romana ecclesiastica, istituito per il foro interno, ovvero per le questioni di coscienza. Sorse nel XIII sec., quando Innocenzo IV spinse i penitenzieri di Roma a riunirsi in collegio sotto la presidenza di un cardinale. Le competenze del tribunale vennero fissate da Pio V nella costituzione In omnibus humanis rebus (1569) e quindi ulteriormente precisate da Innocenzo XII (1682), Benedetto XIV (1744) e Pio X (1908). Secondo il codice canonico attualmente vigente, la P. ha la funzione di concedere grazie, assoluzioni, dispense, commutazioni, di sciogliere qualsiasi dubbio di coscienza e di occuparsi di tutto ciò che attiene alle indulgenze. È presieduta da un cardinale, detto penitenziere maggiore, coadiuvato da un reggente, da un teologo (gesuita), un canonista, alcuni consiglieri e altri funzionari minori. La P.A. è tenuta a trattare le questioni a essa pertinenti segretamente e in maniera gratuita.